Il 2023 è stato l’anno dei decreti anti-immigrati. Qui la parte I dell’articolo, qui invece la parte II e III
19 settembre – Più CPR per tutti e più a lungo
Il decreto 124/20231 prevede due articoli che, in un contesto di norme dedicate a tutt’altro (sud e politiche di coesione), si occupano di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza.
L’articolo 20 modifica il TUI estendendo fino a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR) degli stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, di 3 mesi in 3 mesi, soggette a convalida, fino al massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite in determinati casi, per esempio se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.
L’articolo 21, in relazione all’urgenza e alla necessità connessa con l’incremento dei flussi migratori, aggiunge i centri di accoglienza gestiti a livello governativo, ordinari e straordinari (artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015), i punti di crisi (hotspot – art. 10-ter TUI) e i CPR (art. 14 TUI) all’elenco delle opere per la difesa e la sicurezza nazionali previste dal Codice dell’ordinamento militare (art. 233 d.lgs. 66/2010, così ridenominate nel loro complesso in luogo dell’originario “opere di difesa nazionale”).
Con DPCM, su proposta dei Ministri della difesa e dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si definiscono le aree interessate dalla realizzazione di un numero idoneo di strutture, anche temporanee, con riferimento a CPR e centri di accoglienza, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti.
L’incarico per realizzare le opere di difesa e sicurezza nazionale è affidato al Ministero della Difesa, per il tramite del Genio militare e delle Forze armate (anche avvalendosi della società in house Difesa servizi S.p.A.). A tal fine, il Ministero della difesa può ricorrere alle procedure previste dal nuovo Codice appalti (d.lgs. 36/2023) per le procedure di acquisizione in caso di somma urgenza e di protezione civile previste, seppure sono tenute ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente. Viene stanziato un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della Difesa con una dotazione iniziale di 20 milioni per il 2023 per la realizzazione delle opere e altri fondi per la gestione. È previsto che il piano possa essere aggiornato periodicamente anche in relazione all’afflusso di ulteriori risorse finanziarie.
_
5 ottobre – Decreto anti-minori stranieri non accompagnati
I minori stranieri non accompagnati (MSNA) diventano un po’ meno-minori al raggiungimento di 14 anni e pseudo-maggiorenni al compimento di 16 anni, almeno ai fini dell’accoglienza, che viene ora spezzettata in funzione dell’età, informazione non sempre disponibile e che ora, per i minori stranieri, può essere accertata “a occhio”, al limite con una lastra del polso, con un margine di errore. Inoltre, nelle strutture di accoglienza per adulti la capienza di posti è raddoppiata per legge, a parità di metri quadri. Così si potrebbe sintetizzare il contenuto abominevole del D.L. 133/20232. Si può dire che questo Governo non guarda in faccia a nessuno, adulti e minori.
Dato di complemento interessante: al 31 agosto 2023, secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano presenti in Italia 22.599 MSNA, di cui 15.867 nella fascia di età 16/17 anni3. Stiamo cioè parlando di una percentuale che rappresenta, al massimo, lo 0,03% della popolazione italiana, alla quale uno Stato che rientra tra le sette economie dei paesi avanzati non riesce o non vuole fornire tutto il sostegno che la minore età, già da sola ma vieppiù aggravata dalle fragilità e traumi del viaggio migratorio in solitaria, richiederebbe.
Andiamo con ordine. Nella miscellanea di materie trattate dal DL 133/20234, che vanno dalle espulsioni, alle procedure per la presentazione di domande di protezione in circostanze particolari, alle “misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno”, in ragione dei maggiori impegni connessi all’eccezionale afflusso migratorio, colpiscono le disposizioni che inaspriscono le condizioni di accoglienza dei MSNA e quelle che stabiliscono le modalità di accertamento della loro età.
Dopo una prima accoglienza in strutture governative finalizzate ad esigenze di soccorso e protezione immediata (con permanenza allungata fino a quarantacinque giorni, invece dei precedenti trenta), il minore non accompagnato è accolto in strutture dedicate della rete SAI, che continua, pertanto, a costituire il dispositivo naturale di accoglienza per i minori, seppur nei limiti delle risorse dell’apposito fondo per il SAI, “da riprogrammare annualmente”, e del fondo stanziato ad hoc da altre misure finanziarie (D.L. 145/20235). In caso di temporanea indisponibilità nelle predette strutture, l’assistenza e l’accoglienza devono essere temporaneamente assicurate dall’ente locale nel cui territorio si trova il minore6.
Il Decreto, all’art. 5, aggiunge ora due ulteriori possibilità: (1) in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal comune, essa è disposta dal prefetto, attraverso l’attivazione, anche in convenzione con gli enti locali, di “strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate” ai MSNA, secondo il modello di accoglienza straordinaria (“CAS minori”). La capienza massima di tali strutture, da realizzare o ampliare, è di cinquanta posti, ma “nei casi di estrema urgenza”, la capienza può essere aumentata fino al 50% rispetto ai posti previsti7. I “CAS minori” possono ospitare i minori di età superiore ai 14 anni e la permanenza è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nei SAI; (2) in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto può disporre il provvisorio inserimento del minore, se di età superiore a 16 anni, per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture governativi, ordinari o straordinari (artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015), eventualità che espone il decreto a censure di contrasto con la normativa UE in materia di accoglienza8. Dell’accoglienza “è data notizia” al comune in cui si trova la struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio.
A corredo, il decreto introduce strumenti per l’“accertamento socio-sanitario dell’età” dei minori stranieri non accompagnati da parte di équipe multidisciplinari e multi-professionali9 che devono essere costituite entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. In particolare, è previsto che, in deroga ai parametri ordinari previsti dal D.Lgs. 142/2015 che regola l’accoglienza, “in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito” o “di rintraccio nel territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera”, l’autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici può disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età.
La suddetta autorità di pubblica sicurezza ne dà immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l’esecuzione e deve essere conclusa entro 60 giorni. È redatto un verbale delle attività svolte, che reca anche l’esito delle operazioni compiute e l’indicazione del margine di errore, deve essere notificato all’interessato e trasmesso all’autorità giudiziaria, può essere impugnato. Se, sulla base degli accertamenti, il soggetto è condannato per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.), la pena prevista per il reato può essere sostituita con l’espulsione dal territorio nazionale.
Un’altra disposizione, l’art. 7, riguarda l’accoglienza degli adulti. È previsto che nei casi di situazioni di estrema urgenza connesse ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti nel territorio nazionale, in ragione di “esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori”, si può derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, per i centri governativi di cui all’articolo 9, nonché per le strutture ricettive temporanee di cui all’articolo 11 (CAS), allestite dai prefetti in caso di indisponibilità di posti all’interno dei centri governativi, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative della deroga sono definite da una commissione tecnica, a costo zero, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, delle ASL, dei Vigili del fuoco, dell’ente locale interessato. Cioè, magicamente, viene raddoppiata per legge la capienza dei posti nei centri di accoglienza.
Unica buona notizia in questo contesto: vengono incluse tra le persone portatrici di esigenze particolari ex art. 17 d.lgs. 142/2015 (vulnerabili) tutte le donne e non solo quelle che si trovino in stato di gravidanza; per conseguenza, vengono rese applicabili a tutte le donne le misure specificamente previste, tra cui l’accesso prioritario al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).
Anche in questo Decreto c’è una norma di deroga al codice appalti: fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connessi alle attività svolte negli hotspot e nei centri governativi sul territorio nazionale, oltre che nei “comuni di frontiera”, può essere assicurato dai prefetti competenti per territorio, i quali possono, a tal fine, fare ricorso alle procedure di affidamento diretto, in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici10.
- Conclusioni
La legislazione in materia di immigrazione, già da anni convulsa e frammentaria, si connota in questa fase politica come compulsiva, ritagliata su accadimenti di cronaca riletti in chiave repressiva, punitiva e propagandistica11. Una produzione ipertrofica di norme irrazionali che impattano sulla già notevole stratificazione normativa trentennale; sempre più lontane dal diritto umanitario ereditato dal secondo dopoguerra; più “ingiuste”, cioè non conformi ai precetti morali universali che precedono qualunque norma scritta; più inefficaci, non reggono il vaglio giurisdizionale.
Ciò mentre il Governo persegue “politiche” di esternalizzazione del controllo delle frontiere (accordi con Libia e Tunisia) e realizza un’accoglienza concentrazionaria e kyriarcale12 (moltiplicazione dei CPR e dei CAS, accordo con l’Albania). Un modello di convivenza civile disumano e disumanizzante che nega il riconoscimento della dignità e dell’uguaglianza dell’altro, produttivo, all’inverso delle finalità dichiarate, di insicurezza, emarginazione e degrado.
A fronte di un fenomeno che avrebbe, al contrario, bisogno di interventi strutturali, ragionati e improntati a una visione globale dell’umanità, orientati alla garanzia dei diritti fondamentali, al multilateralismo e agli obiettivi fissati a livello sovranazionale: l’Agenda ONU 2030 del 2015, il patto di New York su rifugiati e migranti del 2016, i due Global Compact su rifugiati e migranti del 2018.
–
Note
1 DL 19 settembre 2023, n. 124 – Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.
2 DL 5 ottobre 2023, n. 133 – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2023, n. 176.
3 Dato riportato nella relazione tecnica al Decreto, che riporta anche il costo medio pro capite pro die dell’accoglienza di un minore nella rete delle strutture ricettive temporanee di cui all’art. 19, comma 3-bis del d.lgs. 142/2015: euro 60; costo medio dell’accoglienza nella rete dei centri governativi di cui agli articoli 9 e 11: euro 39,03 – parametro di riferimento per valutazione di impatto: numero di minori attualmente accolti nei CAS minori attivati dai Prefetti circa 1600 ospiti, stima della platea di potenziali minori collocabili nelle sezioni speciali minori dei CAS adulti 1120.
4 DL 5 ottobre 2023, n. 133 – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno (convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2023, n. 176).
5 DL 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, n particolare art. 21, che detta anche misure la prosecuzione del finanziamento del soccorso e dell’accoglienza alla popolazione ucraina.
6 È previsto che La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis.
7 Per la determinazione delle modalità concrete di attuazione di tale facoltà di deroga per le specifiche strutture di accoglienza di cui si tratta la novella rimette ad una commissione tecnica (da relazione tecnica: senza costi o gettoni di presenza], nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell’azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione e dell’ente locale interessati, la definizione delle modalità attuative delle deroghe previste.
8 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).
9 Previste dall’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati.
10 Ex art. 50 D.Lgs. 36/2023. Un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni, individua gli ambiti territoriali interessati e la determinazione degli importi da assegnare (500.000,00 per l’anno 2023 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025).
11 Sta accadendo in molti altri ambiti della vita civile in Italia: vedi il reato di blocco stradale introdotto dal D.L. 113/2018; il reato di invasione di terreni o edifici ex D.L. 162/2022 c.d. anti-rave; i reati minorili introdotti dal D.L. 121/2023 c.d. Caivano; il reato di “imbrattamento” e le misure contro gli eco-vandali/attivisti ex L. 6/2024.
12 Come già nel sistema australiano mirabilmente descritto nel libro di Berhouz Boochani, Nessun amico se non le montagne, Add editore, 2020.
Lascia un commento