Nessuna discontinuità con i decreti precedenti. Come in quello del governo Lega-Cinquestelle i destinatari saranno 30.850, ma solo 12.850 i posti per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, seimila però sono riservati a lavoratori non presenti in Italia. L’articolo 3 limita il lavoro subordinato non stagionale: sono ammessi solo lavoratori nell’autotrasporto merci per conto terzi, nell’edilizia e nel settore turistico-alberghiero, ma soprattutto limita in modo abietto la provenienza dei lavoratori facendone merce di scambio con i paesi che accettano il rimpatrio. In sostanza, più che una porta di ingresso regolare verso l’Italia, il decreto risponde piuttosto esplicitamente alle esigenze di alcune categorie di datori di lavoro
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 (il testo è disponibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/12/20A05480/sg) concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2020, altrimenti noto come “Decreto Flussi”.
Maggiori dettagli sull’applicazione del nuovo DPCM sono contenuti nella Circolare interministeriale dell’8 ottobre 2020, pubblicata contestualmente al decreto (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circ._cong._dec._flussi_2020_def.firmata.pdf).
Quest’anno il decreto flussi giunge molto in ritardo rispetto al passato, e non prevede una programmazione triennale, ma solo annuale.
La quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori autonomi che potranno fare ingresso in Italia è fissata per il 2020 a 30.850 unità (tetto che resta nei limiti dell’esercizio precedente).
Nell’ambito della quota massima d’ingresso, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, 12.850 cittadini non comunitari (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi rilasciati ad altro titolo. All’interno di questa porzione, vi è una quota di 6.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (art.3 del decreto e novità di questo decreto).
Le quote destinate alle conversioni (6.150 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo previste dal DPCM, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’immigrazione.
Al fine di prevenire, poi, forme d’intermediazione illecita, quest’anno, come novità e a titolo di sperimentazione, si riservano, nell’ambito della quota complessiva di 18.000 unità per i lavoratori stagionali, 6.000 quote per il solo settore agricolo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla osta siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel decreto (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagr, Alleanza delle cooperative, che comprende Lega cooperative e Confcooperative) in nome e per conto dei datori di lavoro. Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno date ulteriori indicazioni sull’istruttoria di tali domande.
L’inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore non comunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura. Dalle ore 9,00 del 13 ottobre 2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. I moduli possono essere trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.
Le domande, invece, potranno essere inviate a partire dalle ore 9,00 del 22 ottobre 2020 per l’assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni, e dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2020 per l’assunzione di lavoratori stagionali.
Come l’anno scorso, prerequisito necessario per la compilazione e l’inoltro telematico delle domande è il possesso di un’identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che può fornire ragguagli tecnici, raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
Tutte le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2020, saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
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